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tutela del trasportato nell incidente stradale

tutela del trasportato nell incidente stradale

Tutela del trasportato nell incidente stradale Ecco come il nostro ordinamento tutela anche i soggetti che on siano il conducente ma che viaggiano a bordo dei veicoli coinvolti in un sinistro: i cosidetti trasportati … Ecco cosa descrive l’articolo 2054 c.c. in merito : “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio [1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”. Per i soggetti diversi dal conducente che viaggiavano a bordo di un veicolo coinvolto in un incidente sarà perciò possibile invocare : 1) i primi due commi della disposizione codicistica per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente 2) ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario. A quest’ultimo, si segnala, è data possibilità di liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà oppure che il conducente ha fatto il possibile per evitare il danno. Tutto ciò vuol dire, insomma, che il trasportato potrà invocare tanto la presunzione di responsabilità extracontrattuale nei confronti del conducente quanto il terzo comma per far valere la responsabilità solidale del proprietario. L’articolo 141 del codice delle assicurazioni La norma di cui all’articolo 2054 del codice civile deve essere tuttavia letta in combinato disposto con quella di cui all’articolo 141 CdA (codice delle assicurazioni private), che si occupa espressamente e specificamente della tutela del terzo trasportato. Tale norma, infatti, prevede che, salva l’ipotesi di caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato debba essere risarcito dall’impresa di assicurazioni su cui questi viaggiava nel momento dell’evento dannoso entro il massimale di polizza imposto per legge, prescindendo così da accertamenti di responsabilità in merito. Richiesta di risarcimento

L’.

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