Skip to content
infortunio_tra_muletto e pedone _con_carrello_elevatore_in_azienda_E2K_1

infortunio causato da collisione tra carrelli di sollevamento condanna al direttore di stabilimento

infortunio sul lavoro
1. come fare vera prevenzione infortuni sul lavoro per evitare le morti bianche
2. infortunio causato da collisione tra carrelli di sollevamento condanna al direttore di stabilimento
3. risarcimento danni dell’alluvione ad Abano terme avvenuta per maltempo il 6 Ottobre 2021

LE stata conferma in cassazione la condanna del direttore di stabilimento per l’infortunio accaduto al dipendente che manovrava il carrello di sollevamento

la condanna a lesioni colpose in seguito all’infortunio accaduto al dipendente che manovrava un carrello sollevatore è dovuto alla mancanza di adeguate segnaletiche che evitassero interferenze tra pedoni e carrelli elevatori in modo da differenziare le aree di lavoro.

Contatto tipico di un caso di infortunistica stradale

E’ infatti la tipologia di contatto che avviene nell’infortunistica stradale, quella per intenderci tra il pedone che, senza accorgersi del mezzo in transito, si accinge all’attraversamento della corsia e infila un piede sotto la ruota del veicolo che sopraggiunge.

Non poteva neanche sostenersi che il carrello elevatore procedesse a filo dei contenitori.

L’infortunato svolgeva da tempo l’attività lavorativa

Egli infatti si muoveva all’interno del reparto scatolamento ed era pertanto a perfetta conoscenza del transito di carrelli elevatori.

Era noto all’infortunato, così come a tutti gli operatori del reparto, che quella zona dell’androne era interessata dal passaggio di carrelli elevatori. L’infortunato svolgeva da lungo tempo la sua attività lavorativa all’interno del reparto scatolamento ed era pertanto a perfetta conoscenza del transito di carrelli elevatori.

Vi era pacificamente la possibilità, per l’infortunato, di accorgersi dell’arrivo del carrello elevatore, adottando l’abituale norma di comportamento propria del normale pedone stradale e consistente nell’osservare se la via è libera.

Come si sarebbe accorto del mezzo il pedone

Con una segnaletica chiara il pedone si sarebbe accorto del mezzo, come chiaramente evidenziato nelle planimetrie allegate alla relazione di consulenza tecnica di parte, ove era stato riportato il campo visivo a filo dei contenitori, tale da consentire alla persona offesa di accertarsi della presenza di eventuali carrelli in movimento ad una distanza di almeno 10 metri, pari a circa 10 secondi.

La dotazione di lampeggiante del carrello era in funzione

Il carrello elevatore era comunque dotato di lampeggiatore, con luce arancione, e dunque tale da essere facilmente visibile anche senza accorgersi direttamente del mezzo.

Era dunque ininfluente la circostanza che l’androne del reparto fosse spoglio o meno di materiali perché il rispetto delle elementari regole della circolazione sarebbe stato sufficiente ad evitare l’evento, tanto più che l’inosservanza delle basilari norme comportamentali proprie del normale pedone stradale non pareva neanche collocabile nell’area di rischio connesso allo svolgimento dell’attività lavorativa aziendale.

Dunque l’area antistante la porta in questione era utilizzata normalmente sia quale via di transito per i carrelli sia quale passaggio per i pedoni che dovevano recarsi ai servizi igienici o al punto di ristoro, in assenza di qualsiasi distinzione tra l’area destinata agli uni e agli altri e quindi in una situazione di obiettiva interferenza tra veicoli e pedoni.

Misura precauzionale per evitare veicoli in transito

Unica misura precauzionale, per evitare che i veicoli transitassero a filo della porta da cui potevano uscire i pedoni, era costituita dalla collocazione di basse barriere metalliche, larghe circa 35-40 cm, ai lati della porta e che, in sostanza, dovevano servire a impedire che i carrelli transitassero a una distanza inferiore ai 45 -50 cm dalla porta.

Ma si trattava di misura precauzionale insufficiente, in considerazione delle modeste dimensioni della barriera; in difetto di adeguate differenziazioni delle due vie di circolazione e in assenza di specifiche segnalazioni delle stesse, essendo perciò possibile per i pedoni attraversare in via ortogonale l’area in cui transitavano frequentemente i muletti e i carrelli elevatori, in una condizione di generale confusione che appariva indubbiamente

Fonte responsabilecivile

Risparmiare sulla #sicurezzaogginonèpiùaccettabile,

Firmato Europe2000

Torna su