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cosa significa perdita di chance e come viene risarcita

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cosa significa perdita di chance e come viene risarcita

Relativamente al danno da perdita di chance la Cassazione ne identifica e precisa i contorni con la sentenza 28993/2019 : che può essere risarcito se viene provato il nesso causale.

Il danno da perdita di chance xiv si verifica nel caso di definitiva perdita della possibilità, concretamente esistente nel patrimonio del danneggiato, di conseguire ulteriori vantaggi economici.

Secondo criteri civilistici

Secondo gli ordinari criteri civilistici della relazione tra la condotta e
l’evento incerto (la possibilità perduta), e se risultano provate conseguenze pregiudizievoli (come ripercussioni nella sfera non patrimoniale del paziente) che presentino caratteristiche di apprezzabilità, serietà e consistenza.

Ma vediamo di capire meglio il significato

Il danno da perdita di chance xiv si verifica nel caso di definitiva perdita della possibilità, concretamente esistente nel patrimonio del danneggiato, di conseguire ulteriori vantaggi economici.

Si tratta di un bene autonomo?

Secondo molti la chance non è un bene autonomo, perché ha un senso solo se inserita in una sequenza causale, costituendo l’antecedente, in termini di possibilità, del vantaggio finale xv.

Come si era espressa in passato

In passato autorevole dottrina xvi si era espressa in senso fortemente critico ritenendo la chance un’aspettativa di mero fatto “priva del collegamento materiale tra condotta ed evento richiesto dall’articolo 1223
del codice civile pertanto alla luce di ciò non è possibile risarcire il danno derivante da perdite di possibilità.”

La teoria del negozio condizionato

La figura giuridica dell’aspettativa, elaborata nell’ambito delle teorie del negozio giuridico (negozio condizionato),
è oramai utilizzata in diversi settori giuridici: oltre all’ambito contrattuale la ritroviamo, ad esempio,
anche nell’ambito delle successioni.

Aspettativa di diritto o di fatto

Si distingue tra aspettativa di diritto (o legittima) e aspettativa di fatto xvii: solo la prima è meritevole di tutela, dal momento che in tal caso la fattispecie produttiva di effetti attributiva di diritti è già in essere nei suoi primi elementi xviii.

 La domanda di risarcimento per perdita di chance è ontologicamente  diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato  raggiungimento del risultato sperato!  

perché in questo secondo caso l’accertamento è incentrato sul nesso causale del mancato guadagno, mentre nel primo oggetto dell’indagine è un particolare tipo di danno, e segnatamente una distinta ed autonoma ipotesi di danno emergente, incidente su di un diverso bene giuridico, quale la mera possibilità del risultato finale.

Il danno da perdita di una chance sfavorevole è risarcibile purché il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido elemento causale tra il fatto e la ragionevole probabilità di conseguire il risultato utile.

La chance, dunque, per essere rilevante dal punto di vista giuridico, cioè ai fini risarcitori, non deve consistere in una mera possibilità di ottenere un risultato favorevole, ma deve essere caratterizzata da una consistente probabilità di successo (tra le altre Cassazione 4 marzo 2004 numero 4400). Essendo una posta attiva già esistente nel patrimonio del danneggiato
precedentemente alla produzione dell’evento lesivo.

La liquidazione del danno

Quanto alla liquidazione del danno derivato dalla lesione della legittima aspettativa, se la stessa è di meno complicata individuazione nei rapporti obbligatori, non altrettanto è a dirsi per quelli di natura extracontrattuale, ove, ai fini della risarcibilità devono concorrere la condotta del danneggiante, l’evento e danno.

Quando accordare il risarcimento

Si è, pertanto, ritenuto di poter accordare il risarcimento al danno da perdita di chance in ambito extracontrattuale, qualora venga dimostrato che il soggetto leso aveva al momento della realizzazione della lesione una probabilità superiore al 50% di raggiungere il risultato sperato.

Valutazione del nesso di casualità

Nella valutazione del nesso di causalità tra fatto illecito e danno da perdita
di chance, la giurisprudenza segue il criterio della probabilità ritenendo necessario che venga fornita la prova, in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, della realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e precluso dalla condotta illecita di cui il danno risarcibile deve essere immediata e diretta conseguenza (tra le altre Cassazione 8 novembre 2011 numero 23240).

Il nesso di causalità

La tematica del nesso di causalità in caso di perdita di chance è pertanto costituita dalle probabilità perdute, ove dimostrato che un fatto illecito traduca, come conseguenza, la perdita di occasioni di raggiungere un risultato utile.

L’onere della prova del danneggiato

Dunque, il danneggiato per ottenere il risarcimento ha l’onere di provare di aver avuto una chance e di non averla potuta cogliere, nel senso di avere avuto una ragionevole probabilità di verificazione della stessa.

Prova concreta o aleatoria?

È necessario cioè che questa non sia meramente aleatoria ma concreta ed effettiva ed assistita da elementi di valenza obiettiva che ne consentano una previsione di ragionevole avveramento.

Quali tesi per la chance come aspettativa di fatto

Non sono mancate tesi eclettiche che ammettono la chance come autonomo diritto “all’integrità del patrimonio” in vista della possibilità di conseguire un risultato utile.

La giurisprudenza maggioritaria ha ormai abbandonato la tesi secondo cui la chance consista solo in un’aspettativa di fatto.

La Cassazione nel 2007 xx ha definitivamente statuito che “il danno derivante dalla perdita di chance non è una mera aspettativa
di fatto, ma una entità patrimoniale a sé stante, economicamente e giuridicamente suscettibile di autonoma valutazione”.

Cosa dice la dottrina recente

Altra dottrina di recente sostiene xxi che “la chance perduta costituisce in definitiva un escamotage, di cui si avvale l’interprete per più facilmente individuare e graduare il quantum risarcitorio da infliggere a chi col suo comportamento non si è uniformato ai principi della correttezza e della lealtà e che per questo deve essere sanzionato”.

Secondo la tesi in parola ciò che diviene oggetto di risarcimento, “non è allora la chance irrimediabilmente compromessa di conseguire un risultato utile, bensì la violazione dell’obbligo giuridicamente rilevante che imponeva un certo comportamento”.

In tale ottica la chance è vista come una tecnica processuale e non quale doglianza ad una lesione patrimoniale.

Pronunzie del passato e del presente

Ancora in un recente passato alcune pronunzie di merito sostenevano che “non è risarcibile il danno derivante da perdita di una chance, in quanto trattasi di un danno meramente potenziale, non sicuramente dimostrato e come tale non suscettibile né di valutazione, né di liquidazione equitativa” xxii.

Cosa si afferma oggi

Oggi, invece, il giudice di Cassazione pacificamente ha affermato a
più riprese che “la cosiddetta perdita di chance costituisce un’ipotesi di danno patrimoniale futuro” xxiii.

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