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Risarcimento delle lesioni all’integrità psico-fisica di un soggetto

risarcimento delle lesioni all’integrità psico-fisica di un soggetto
Viene valutato utilizzando metodi che variano a seconda del contesto in cui il danno è stato cagionato.

Nel caso di sinistri stradali si fa riferimento agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni,
mentre negli altri ci si rifa in via equitativa all’articolo 1226 del codice civile infatti

se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa

Quando poi il danno si è verificato durante l’orario di lavoro o in itinere (definizione sulla quale ci soffermeremo più avanti),
esso viene liquidato facendo riferimento all’articolo 13 d.lgs 38/2000,
che contiene le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Parliamo del caso di lesioni macropermanenti

Come anticipato, il risarcimento dei danni conseguenti a circolazione stradale che si estrinsecano in una lesione permanente all’integrità psico-fisica del soggetto coinvolto trova la sua fonte di disciplina nel codice delle assicurazioni.

Più nel dettaglio, nel caso in cui i postumi permanenti riportati in conseguenza del sinistro siano valutati in misura pari o superiore al 10% il criterio di liquidazione è fissato dal legislatore all’articolo 138. Tale norma prevede la predisposizione, con decreto del Presidente della Repubblica, di una tabella unica su tutto il territorio nazionale che disciplini le menomazioni attribuendo ad ogni singolo punto di invalidità un valore pecuniario e tenga conto dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.

L’articolo 138 detta anche i principi e i criteri che dovrebbero ispirare la redazione della tabella unica nazionale, precisando che:

  • – per danno biologico, ai suoi effetti, si intende la “lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”;
  • – nei fissare i valori economici deve farsi riferimento al sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità;
  • – il valore economico attribuito a ciascun punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi;
  • – il valore economico attribuito a ciascun punto è invece funzione decrescente dell’età del soggetto;
  • – il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento deve determinarsi considerando la percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno;
  • – l’ammontare del danno può essere aumentato sino al 30% se la menomazione incide su aspetti dinamico-relazionali del danneggiato in maniera rilevante.

Nonostante i numerosi tentativi, anche recenti, la tabella ministeriale non ha tuttavia ancora preso forma, con la conseguenza che il parametro di riferimento per il calcolo del risarcimento delle lesioni macropermanenti è rappresentato dalle Tabelle predisposte dai vari tribunali, in particolare da quella del Tribunale di Milano.

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