Skip to content

Investigazione su infedeltà del coniuge

Il nostro studio di investigazione su infedeltà coniugale rappresenta uno dei punti di importanza nel nostro lavoro anche se non si può di re che oggi si tratti di reato in quanto

 

L’infedeltà coniugale non rappresenta più un reato, e viene sancito da due sentenze della Corte Costituzionale (n.126/1968 e n.147/1969) che hanno dichiarato illegittimi gli articoli 559 e 560 del Codice Penale, eppure rappresenta un fatto di elevata importanza sul piano giuridico in quanto La fedeltà coniugale rappresenta uno dei punti più significativi e permanenti dell’impegno e della donazione reciproca matrimoniale.

E’ nel principio dell’esclusività tra un uomo e una donna rappresenta l’anima della società coniugale e sta anche alla base del principio giuridico della non libertà di stato (articolo 86 del Codice Civile, “Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente”) dato che non è consentita la contemporanea esistenza di due comunioni di vita di un soggetto con diverse persone.

La fedeltà tra i coniugi costituisce infatti uno dei doveri fondamentali che nascono dal matrimonio (oltre a quello della collaborazione, assistenza, ecc.).

La violazione del dovere di fedeltà, e quindi l’infedeltà, un tempo prevedeva un valore così rilevante da avere nell’ordinamento giuridico italiano due tipi di conseguenze penali (artt. 559 e 560 codice penale):

  • Reato di “adulterio” a carico della moglie che fosse stata infedele al marito. Per tale reato era prevista la pena della reclusione fino a un anno (art. 559 codice penale).
  • Reato di “concubinato” a carico del marito che avesse tenuto una concubina nella casa coniugale o altrove. Per tale reato era stabilita la pena della reclusione fino a due anni (art. 560 codice penale).

La giurisprudenza attuale sul piano giuridico continua però a dare molta rilevanza al dovere di fedeltà coniugale inteso comelealtà e impegno reciproco dei due coniugi di non tradire la fiducia dell’altro.

L’infedeltà coniugale e quindi la violazione del dovere di fedeltà non è più reato e non ha più conseguenze penali, ma può avere importanti conseguenze sul piano civilistico, può ad esempio essere causa di addebito della separazione a carico del coniuge infedele qualora l’infedeltà sia la causa da cui si è originato il deterioramento del matrimonio e si è generata l’intollerabilità della convivenza.

 

 

Torna su