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Cosa sono le lesioni macropermanenti e micropermanenti

Cosa sono le lesioni macropermanenti e micropermanenti.

Il risarcimento dei danni dovuti ad un sinistro stradale che si tramutano in una lesione permanente all’integrità psico-fisica del soggetto coinvolto ha per fonte di disciplina nel codice delle assicurazioni.

Nel caso in cui i postumi permanenti riportati in conseguenza del sinistro siano valutati in misura pari o superiore al 10% il criterio di liquidazione è fissato dal legislatore all’articolo 138.

La norma in questione, prevede la predisposizione, con decreto del Presidente della Repubblica, di una tabella unica su tutto il territorio nazionale , vedi l’articolo relativo alle tabelle del danno biologico , che disciplini le menomazioni attribuendo ad ogni singolo punto di invalidità un valore pecuniario e tenga conto dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.

L’articolo 138 detta anche i principi e i criteri che dovrebbero ispirare la redazione della tabella unica nazionale, precisando che:
– per danno biologico, ai suoi effetti, si intende la “lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”;
– nei fissare i valori economici deve farsi riferimento al sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità;
– il valore economico attribuito a ciascun punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi;
– il valore economico attribuito a ciascun punto è invece funzione decrescente dell’età del soggetto;
– il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento deve determinarsi considerando la percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno;
– l’ammontare del danno può essere aumentato sino al 30% se la menomazione incide su aspetti dinamico-relazionali del danneggiato in maniera rilevante.

La situazione è diversa in caso in cui le lesioni all’integrità psico-fisica riportate da un soggetto a seguito di un sinistro stradale siano di entità inferiore al 10%.

In tal caso, infatti, l’articolo 139 del codice delle assicurazioni detta dei criteri più certi per il calcolo del risarcimento.

Il procedimento base è molto simile a quello fissato per le macropermanenti, in quanto alla quantificazione del danno si perviene attraverso una serie di operazioni matematiche così articolate: a) moltiplicando il valore monetario del singolo punto d’invalidità per il grado di invalidità permanente; b) moltiplicando tale risultato per un coefficiente determinato dalla legge ed infine c) applicando al risultato ottenuto il cd. demoltiplicatore ossia una riduzione proporzionale all’età della vittima.

La predetta norma, tuttavia, a differenza dell’articolo 138, detta già gli importi del punto base e di ogni singolo giorno di inabilità assoluta, da rivalutare annualmente tenendo conto della variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.
L’ultimo aggiornamento è quello di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 luglio 2016, i cui importi sono applicabili a partire da aprile 2016 e sono di euro 46,10 per ogni giorno di inabilità assoluta e di euro 790,35 per il primo punto di invalidità.

Per i punti successivi occorre fare riferimento al coefficiente moltiplicatore fissato dalla legge, che è di 1,1 per un punto percentuale di invalidità pari a 2, di 1,2 per un punto percentuale di invalidità pari a 3, di 1,3 per un punto percentuale di invalidità pari a 4, di 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 5, di 1,7 per un punto percentuale di invalidità pari a 6, di 1,9 per un punto percentuale di invalidità pari a 7, di 2,1 per un punto percentuale di invalidità pari a 8 e di 2,3 per un punto percentuale di invalidità pari a 9.

L’articolo 139 precisa poi cosa debba intendersi per danno biologico, utilizzando la stessa definizione dell’articolo 138, ma precisando che in ogni caso “le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

Infine si sottolinea che anche l’ammontare del danno biologico liquidato per le lesioni micropermanenti, al pari di quello liquidato per le lesioni macropermanenti, può essere aumentato dal giudice qualora ciò risulti opportuno alla luce di un equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, questa volta però in misura non superiore ad un quinto.

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