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Cosa sapere per mantenere la classe di merito malus in caso di colpa o concorso di colpa

Cosa sapere per mantenere la classe di merito in caso di colpa o concorso di colpa .

Cosa potrebbe succedere se l’assicurazione si sbagliasse a conteggiare le classi di merito sulla Vs polizza auto ??

Un aumento incredibile del premio da versare all’assicurazione.

Ecco quindi alcuni suggerimenti su come mantenere la classe di merito in caso di sinistro.

  1. in caso di colpa se il danno è di piccola entità è possibile conservare la classe di merito anche in caso di incidenti stradali: infatti, qualora fosse previsto a contratto, rimborsando l’assicurazione della somma risarcita alle terze parti coinvolte nel sinistro, l’assicurato evita l’aumento della classe di merito ed la conseguente maggiorazione di premio. Questa condizione contrattuale potrebbe risultare interessante in caso di sinistri di modesta entità, dato che, liquidando gli importi pagati dalla compagnia, verrebbe meno il rischio di penalizzazione in termini di classe di merito. E’ possibile far valere tale possibilità, se prevista a contratto, anche passando ad un’altra impresa assicuratrice. In questo caso, il vecchio assicuratore deve inviare (almeno 30 giorni prima della scadenza annuale) l’attestato di rischio ed i seguenti documenti all’assicurato o alla nuova assicurazione:

se sinistro a risarcimento diretto:
numero del sinistro, data avvenimento, terze parti coinvolte;
procedura da seguire per richiedere, alla Stanza di compensazione c/o il CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), l’ammontare dell’importo liquidato e come effettuare il rimborso (di persona o tramite l’assicurazione);
classe di merito;
dichiarazione del fatto che, in caso di rimborso effettuato a titolo definitivo, alla classe di merito ed all’ammontare del premio per l’annualità successiva non verrà applicato il malus.
se sinistro non rientrante nella procedura di risarcimento diretto:
numero del sinistro, data avvenimento, terze parti coinvolte, ammontare e data del pagamento;
classe di merito;
dichiarazione del fatto che, in caso di rimborso effettuato a titolo definitivo, alla classe di merito ed all’ammontare del premio per l’annualità successiva non verrà applicato il malus.

Attestato di rischio

L’attestato di rischio rappresenta lo storico dei sinistri dell’assicurato degli ultimi cinque anni.

Il documento certifica la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione, in caso di cambio di compagnia assicuratrice, in base a dei liberi procedimento interni all’assicurazione di appartenenza.

La validità dell’attestato è stata estesa da tre mesi fino a cinque anni, per cui in caso di inutilizzo del veicolo o mancato rinnovo della polizza i suoi riferimenti saranno validi per i successivi cinque anni [legge n. 40/2007].

Le due voci principali di riferimento sono:

la classe di merito definita in base a parametri interni;
la classe di conversione universale (CU – ex CIP).

Il CU è il parametro di riferimento tra tutte le assicurazioni, che consente il riconoscimento della classe effettiva di appartenenza dell’assicurato ed il passaggio tra una compagnia ed un’altra.

Gli assicuratori hanno, infatti, l’obbligo di precisare all’interno dell’attestato di rischio a quale CU corrisponde la classe di merito interna applicata.

Dato che l’assicurato non è obbligato a rimanere legato alla stessa impresa assicuratrice con la quale è assicurato, la compagnia è obbligata a depositare l’attestato di rischio presso la filiale dove è stato sottoscritto il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.

Fonte : Clicca qui

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